La valutazione della Vulnerabilità Sismica

I primi obblighi in tema di materia antisismica di edifici strategici o rilevanti vengono dettati, in Italia, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003. Scopo dell’ordinanza è quello di codificare l’attuale formulazione dell’evento sismico come carico per la progettazione e la verifica strutturale. L’ordinanza va a recepire in particolare il quadro normativo europeo (Eurocodici) e “sana” una condizione di oggettiva inadeguatezza delle normative tecniche previgenti.

Detto decreto sancisce l’obbligo di assunzione dell’evento sismico nella progettazione dei nuovi edifici e allo stesso tempo prescrive la verifica sismica delle strutture esistenti di particolare rilevanza, per importanza strategica o per la gravità delle conseguenze legate alla manifestazione di un terremoto (in termini ambientali o di perdita di vite umane). In particolare il comma 3 dell’articolo 2 recita:

“ E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”

Successivamente sia il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n. 3685 del 21 ottobre 2003 che il D.D.U.O. (Decreto del Dirigente della Unità Organizzativa) n. 19904 del 21 novembre 2003 hanno precisato quali siano gli edifici strategici e rilevanti ai fini delle conseguenze di un eventuale evento sismico.

Fra gli edifici e le opere strategiche si trovano:

  • Edifici destinati all’amministrazione comunale ( / regionale / provinciale );
  • Sale operative per gestione emergenze / centri funzionali di protezione civile / edifici ed opere individuate nei piani di emergenza;
  • Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
  • Sedi Aziende di Unità Sanitarie Locali;
  • Fra gli edifici e le opere rilevanti si trovano:

  • Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori;
  • Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere;
  • Edifici aperti al culto;
  • Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi orfanotrofi ecc..);
  • Edifici e strutture aperti al pubblico destinati alla erogazione di servizi, adibiti al commercio, suscettibili di grande affollamento.
  • Con l’emanazione del Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008 “Testo Unico delle costruzioni”, il legislatore precisa l’iter di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti, che si articola nelle fasi seguenti:

    1. Analisi della documentazione di progetto dell’edificio (tavole architettoniche e/o esecutive, relazioni di calcolo, certificati di collaudo se disponibili);
    2. Rilievo geometrico in situ ad integrazione e a verifica della documentazione di progetto;
    3. Caratterizzazione meccanica dei materiali mediante prove e prelievi, valutazione dello stato di conservazione effettivo delle opere;
    4. Analisi computazionale del comportamento sismico della struttura, con allestimento di modelli di calcolo numerici atti a simulare il comportamento effettivo della struttura in sisma, verifica di tutti gli elementi strutturali salienti.

    A seguito dell’indagine sopra descritta viene identificato un Indice di rischio sismico che esprime il grado di adeguatezza della struttura a sopportare un terremoto di entità pari a quella prevista dalla vigente normativa. Vengono altresì elaborate una serie di proposte di rinforzo per conseguire il pieno adeguamento sismico della struttura o, almeno, il miglioramento del comportamento della stessa in caso di sisma.

    Alla fase di analisi sopra descritta può, a seconda della volontà della committente, seguire il vero e proprio progetto esecutivo degli interventi per l’adeguamento o il miglioramento sismico:

    1. Redazione degli elaborati grafici dei rinforzi strutturali;
    2. Relazione di calcolo dei rinforzi strutturali;
    3. Computo metrico estimativo / capitolato di appalto ecc..

    Va precisato che l’Ordinanza 3274 ed i successivi decreti sopra richiamati, pur non prescrivendo la realizzazione delle opere di rinforzo necessarie per conseguire il miglioramento o l’adeguamento delle strutture sopra descritte, obbligano tutti i proprietari, pubblici e privati, di edifici strategici e/o rilevanti ad eseguire la valutazione di vulnerabilità sismica su tali manufatti.

    A seguito dello sciame sismico che ha negli ultimi anni interessato non solo il centro Italia, ma anche parte dell’Italia settentrionale, il tema della verifica e dell’adeguamento sismico degli edifici esistenti sta assumendo particolare rilievo e ad oggi sono allo studio del Governo stanziamenti, anche in forma di contributo ai privati, per il risanamento e la messa a norma degli edifici esistenti (in primis quelli strategici e rilevanti).

    Lo Studio Sangalli opera nell’ambito della progettazione di strutture antisismiche in ambito infrastrutturale / ospedaliero / direzionale da oltre dieci anni ed ha, fra l’altro, realizzato uno dei primi interventi effettuati in Italia di “base isolation” di un edificio esistente.

    Alla data odierna lo Studio Sangalli si è occupato della valutazione della vulnerabilità sismica di grandi edifici con destinazione Ospedaliera e Socio Sanitaria e di strutture speciali, fra cui serbatoi pensili ed edifici industriali.

    Lo Studio Sangalli ha le competenze e l’esperienza per affrontare le complesse analisi che sono alla base della valutazione della vulnerabilità sismica e rimane a disposizione della Vostra Struttura per esaminare casi di interesse, formulare specifiche offerte, o più semplicemente per un incontro conoscitivo.

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